Ad esaminare le spese condominiali per la gestione degli impianti e dei carichi di sale addolcitore c’è da rimanere stupefatti.
Tra
 l’altro è incredibile la quantità di sale richiesta, così almeno si 
dice, per il buon funzionamento di impianti e attrezzature. E ci sarebbe
 anche il carico dei polifosfati…
Al
 di là della pubblicità (commercio) c’è qualche studio scientifico serio
 fra costi e ricavi di questa innovazione, includendovi i problemi 
ambientali? Anche le manutenzioni hanno costi…
E si perchè alla fin fine le tonnellate e tonnnellate di sale sciolto
 andranno pure da qualche parte … nel Mare Nostrum. Vale la pena 
investire e spendere tanti euri singolarmente quando l’acqua “dura” 
potrebbe essere trattata alla fonte?
O forse non è meglio e costa meno cambiare qualche componente 
impiantistica incrostata dopo qualche anno? La questione ci pare molto 
serie e forse andrebbe trattata, verificata e regolamentata a livello 
comunale. Un dibattito pubblico fra i tanti che non se ne fanno, no?
Cernusco è anche il paese dell’acqua “dura”? Acqua bene comune? 
Consiglieri Comunali conoscete il paese che rappresentate? Ambientalisti
 di ogni colore…toc …toc?
========== Informazioni tecniche acqusite il 19 marzo 2014 – ore 19,45 ==========
La normativa di riferimento è Nazionale e Regionale (solo recepimento, relativa al 2008), nel regolamento d’igiene non dovrebbe esserci nessuna prescrizione.
Nazionale DPR 59/09 – art. 4 comma 14:
14. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di edifici di nuova costruzione e ristrutturazione di edifici esistenti, previsti dal decreto legislativo all’articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), numero 1), limitatamente alle ristrutturazioni totali, e nel caso di nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore, di cui alla lettera c), numeri 2) e 3), fermo restando quanto prescritto per gli impianti di potenza complessiva maggiore o uguale a 350 kW all’articolo 5, comma 6, del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, è prescritto:
14. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di edifici di nuova costruzione e ristrutturazione di edifici esistenti, previsti dal decreto legislativo all’articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), numero 1), limitatamente alle ristrutturazioni totali, e nel caso di nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore, di cui alla lettera c), numeri 2) e 3), fermo restando quanto prescritto per gli impianti di potenza complessiva maggiore o uguale a 350 kW all’articolo 5, comma 6, del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, è prescritto:
a) in assenza di produzione di acqua calda sanitaria ed in presenza 
di acqua di alimentazione dell’impianto con durezza temporanea maggiore o
 uguale a 25 gradi francesi:
1) un trattamento chimico di condizionamento per impianti di potenza nominale del focolare complessiva minore o uguale a 100 kW;
2) un trattamento di addolcimento per impianti di potenza nominale del focolare complessiva compresa tra 100 e 350 kW;
b) nel caso di produzione di acqua calda sanitaria le disposizioni di 
cui alla lettera a), numeri 1) e 2), valgono in presenza di acqua di 
alimentazione dell’impianto con durezza temporanea maggiore di 15 gradi 
francesi. Per quanto riguarda i predetti trattamenti si fa riferimento 
alla norma tecnica UNI 8065.
Regionale d.g.r. 8/8745 – art. 6.10
6.10 Per tutte le categorie di edifici, nel caso di nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore, fermo restando quanto prescritto per gli impianti di potenza complessiva maggiore o uguale a 350 kW all’articolo 5, comma 6 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, e` prescritto il trattamento dell’acqua impiegata in tali impianti, secondo quanto previsto dalla normativa tecnica vigente.
DPR 412/93 – art. 5 comma 6:
6. Negli impianti termici di nuova installazione, nonché in quelli sottoposti a ristrutturazione, la produzione centralizzata dell’energia termica necessaria alla climatizzazione invernale degli ambienti ed alla produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari per una pluralità di utenze, deve essere effettuata con generatori di calore separati, fatte salve eventuali situazioni per le quali si possa dimostrare che l’adozione di un unico generatore di calore non determini maggiori consumi di energia o comporti impedimenti di natura tecnica o economica. Gli elementi tecnico-economici che giustificano la scelta di un unico generatore vanno riportati nella relazione tecnica di cui all’art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. L’applicazione della norma tecnica UNI 8065, relativa ai sistemi di trattamento dell’acqua, è prescritta, nei limiti e con le specifiche indicate nella norma stessa, per gli impianti termici di nuova installazione con potenza complessiva superiore o uguale a 350 kW.
6.10 Per tutte le categorie di edifici, nel caso di nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore, fermo restando quanto prescritto per gli impianti di potenza complessiva maggiore o uguale a 350 kW all’articolo 5, comma 6 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, e` prescritto il trattamento dell’acqua impiegata in tali impianti, secondo quanto previsto dalla normativa tecnica vigente.
DPR 412/93 – art. 5 comma 6:
6. Negli impianti termici di nuova installazione, nonché in quelli sottoposti a ristrutturazione, la produzione centralizzata dell’energia termica necessaria alla climatizzazione invernale degli ambienti ed alla produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari per una pluralità di utenze, deve essere effettuata con generatori di calore separati, fatte salve eventuali situazioni per le quali si possa dimostrare che l’adozione di un unico generatore di calore non determini maggiori consumi di energia o comporti impedimenti di natura tecnica o economica. Gli elementi tecnico-economici che giustificano la scelta di un unico generatore vanno riportati nella relazione tecnica di cui all’art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. L’applicazione della norma tecnica UNI 8065, relativa ai sistemi di trattamento dell’acqua, è prescritta, nei limiti e con le specifiche indicate nella norma stessa, per gli impianti termici di nuova installazione con potenza complessiva superiore o uguale a 350 kW.
In teoria 
l’acqua addolcita non sarebbe potabile, proprio per questo motivo 
solitamente viene messo un sistema di addolcimento solo per l’acqua 
calda sanitaria (e non quella fredda) per gli impianti sopra i 350 kW.
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